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ATC Grosseto 7
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Lo Statuto


STATUTO DELL’A.T.C. GR7

  ART.1 – DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

La legge n.157 del 11/12/1992, riordinando e garantendo l’esercizio dell’attività venatoria, ha demandato alle Regioni il compito di ripartire il territorio agro-silvo-pastorale, sentite le Organizzazioni professionali agricole e le Province, destinato alla caccia programmata, in zone omogenee, denominate AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.).
La Legge Regionale Toscana n.3 del 12/01/1994, di recepimento della citata Legge 157/92, agli artt.11, 12, 13, ha disciplinato la costituzione ed i compiti dei Comitati di Gestione degli A.T.C..
In forza di tale normativa una porzione del territorio della Provincia di Grosseto è stato ricompreso nell’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA denominato ATC GR 7.
L’accesso e la gestione dell’ATC GR 7  è disciplinato da apposito Regolamento del Consiglio Regionale Toscano.

  ART.2 – TERRITORIO DELL’A.T.C. GR.7 - SEDE

L’A.T.C.  GR.7 ha il suo ambito di competenza nei Comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Grosseto, Magliano in T.na, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano.
La sede dell’ATC  GR 7 è, pro tempore, in Via Derna n.4 – 58100  GROSSETO (GR).

  ART.3 – FINALITA’ DELL’ATC GR 7

L’attività dell’ATC GR 7 è finalizzata ad una corretta gestione del territorio e dell’ambiente, mirate alla salvaguardia ed allo sviluppo compatibile di tutta la fauna selvatica.

  ART.4 – ORGANO DI GESTIONE DELL’ATC GR7

E’ organo dell’ATC GR 7 il Comitato di Gestione.

  ART. 5 – IL COMITATO DI GESTIONE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato di Gestione dell’ATC GR 7 è composto da 10 membri nominati con delibera del Consiglio dell’Amm.ne Provinciale sulla base di proposte avanzate dalle seguenti organizzazioni:
tre membri  proposti dalle Associazioni di Categoria degli Agricoltori, tre da parte delle Associazioni Venatorie, due dalle Associazioni di Protezione Ambientale e due nominati direttamente dal Consiglio dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto, come indicato dall’art. 7 del T.U. n. 34/2002 della Regione Toscana. .
Il Comitato di Gestione resta in carica per tutta la durata del piano faunistico-venatorio regionale.
I componenti del Comitato di Gestione possono essere riconfermati solo una volta.
Tale organo nomina al suo interno, con il voto della maggioranza dei componenti in carica, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Nomina un Ufficio di Presidenza, Commissioni di lavoro e Comitati Locali Referenti, definendone compiti e responsabilità.
Il  funzionamento del Comitato di gestione è regolamentato dal presente Statuto.

  ART. 5 BIS  - COMPENSI AI COMPONENTI IL COMITATO DI GESTIONE

Ai componenti del Comitato di Gestione viene riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è fissato dalla Provincia, per la partecipazione alle riunioni di Comitato o delle Commissioni.
Il Comitato di Gestione può decidere in alternativa al gettone di presenza, la corresponsione al Presidente di un compenso mensile non superiore a 400 Euro. Il compenso mensile è alternativo e non cumulabile con il gettone di presenza.
La partecipazione a convegni di studio e simili, funzioni operative e/o esecutive effettuate su incarico del Comitato di Gestione e nell’interesse dell’ATC, sono considerate prestazioni ad ogni effetto.
Ad ogni prestazione di cui sopra, riunione di Comitato o di Commissione che comporti spostamenti  rispetto alla sede di residenza del componente il Comitato di Gestione viene corrisposto un rimborso spese a piè di lista ed un rimborso chilometrico nella misura che il Comitato delibererà e comunque non superiore alle tabelle ACI.
Il rimborso chilometrico verrà corrisposto anche per spostamenti all’interno del comune di residenza del componente incaricato della trasferta.

  ART. 6 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione dell’ATC GR 7 nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 3, ha il compito di gestire il territorio di competenza per assicurare l’esercizio dell’attività venatoria, il rispetto e la valorizzazione delle colture e dell’ambiente, la cura e il potenziamento della fauna selvatica, promovendo e realizzando appositi progetti in applicazione di specifiche leggi e/o d’iniziativa, ricercando la collaborazione tra tutte le componenti della società civile.
Nell’ambito di tali compiti il Comitato di Gestione, con l’apporto delle Commissioni e gruppi di lavoro e dei Comitati Locali Referenti, ove costituiti predispone ed approva ogni anno, un programma di attività per l’anno successivo, con particolare riferimento:
a)     alla ricognizione delle risorse, ai censimenti delle specie faunistiche selvatiche, alla predisposizione delle cartografie, al miglioramento ambientale ed al potenziamento del patrimonio  faunistico,  compreso l’individuazione e l’istituzione di  eventuali zone di rispetto;
b)     all’indicazione e determinazione del tipo e  della quantità di selvaggina da immettere per il ripopolamento, alle limitazioni all’attività venatoria che si rendessero necessarie;
c)      all’elaborazione di proposte per rafforzare la presenza e la produttività faunistico-ambientale in tutto il territorio di competenza;
d)      alla formulazione di proposte atte a garantire una efficace ed efficiente presenza dell’attività di vigilanza nel territorio;
e)      alla formulazione di osservazioni e proposte sul numero e sul funzionamento delle zone di divieto di caccia e delle aziende private di caccia, in funzione della incidenza ambientale e faunistico-venatoria che tali strutture possono esercitare sull’intero territorio;
f)      alla formulazione di programmi specifici di incentivi agli agricoltori per il ripristino ambientale e per coltivazioni a  perdere finalizzate all’alimentazione della selvaggina, nonché per l’adozione di tecniche colturali ed attrezzature per salvaguardare nidi e riproduttori;
g)      allo studio ed organizzazione di interventi che si rendessero necessari per il contenimento delle specie opportunistiche;
h)      agli interventi per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica all’agricoltura
i)       la gestione della verifica dei danni di cui al punto precedente e la determinazione delle modalità per il loro indennizzo;
j)       ad organizzare ogni forma di collaborazione tra cacciatori e cittadini in genere per il raggiungimento delle finalità programmate;
k)      a fornire indicazioni e pareri sulla predisposizione e/o sulle eventuali modifiche del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
l)       alla predisposizione degli atti di competenza relativi alla regolamentazione degli accessi e dell’iscrizione dei cacciatori all’Ambito;
m)     alla determinazione annuale delle quote dovute dai cacciatori per l’attività dell’ATC ed alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
n)      all’individuazione e realizzazione di convenzioni, intese, rapporti di collaborazione e di prestazioni in genere finalizzate alla realizzazione dei programmi, con le modalità e forme consentite dalle vigenti leggi;
o)      alla convocazione dell’Assemblea dei Cacciatori iscritti, dei proprietari  e conduttori dei fondi inclusi nell’ATC e degli ambientalisti secondo le disposizioni  e con le modalità descritte alla lettera l) dell’art. 9 del TUR 34/2002;

  ART.7  – RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE - CONVOCAZIONE

Le riunioni del Comitato di Gestione si svolgono, di regola, nelle sede dell’ATC GR 7.
Per motivi particolari possono tenersi anche in altri luoghi.
Spetta al Presidente la convocazione ordinaria del Comitato di Gestione fissandone la data, l’ora  la sede e l’Ordine del Giorno.
La convocazione ordinaria del Comitato di Gestione deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima tramite comunicazione scritta da trasmettere con posta prioritaria o tramite fax.
Altre convocazioni possono essere richieste, in forma scritta e motivata al Presidente, da almeno  quattro Consiglieri.
Per convocazioni urgenti è consentito un avviso telegrafico e/o telefonico con un preavviso di almeno un giorno prima della data fissata.

  ART. 8 – FORMAZIONE ORDINE DEL GIORNO

Spetta al Presidente formare l’O.d.G. delle riunioni del Comitato di Gestione e di presiederle. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente vengono svolte dal vice Presidente.
Ogni consigliere può, in forma scritta, richiedere al Presidente l’inserimento nell’O.d.G. di particolari argomenti; in tal caso il Presidente è tenuto ad inserire l’argomento proposto nell’O.d.G. della prima seduta utile.
Per agevolare la discussione di quanto  all’O.d.G., il Presidente potrà far  accompagnare l’invito alla riunione da documenti inerenti gli argomenti da trattare, predisposti dall’Ufficio di Presidenza, dalle Commissioni e/o dai Tecnici incaricati.

  ART. 9 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE

La seduta del Comitato di Gestione è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
In caso di mancanza di numero legale la seduta viene rinviata e ai Consiglieri presenti viene effettuato il rimborso delle spese di viaggio.

  ART.10 – VOTAZIONI

Le votazioni sulle decisioni assunte dal Comitato di Gestione vengono effettuate di norma in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti aspetti personali dei singoli componenti il Comitato e/o l’elezione di Presidente, Vice-Presidente e Segretario.
Le decisioni sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti non vengono conteggiati per l’esito della votazione sull’atto e contano per la determinazione della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

  ART. 11 – VERBALI DELLA SEDUTA E DELIBERAZIONI

Tutte le sedute del Comitato di Gestione dovranno essere verbalizzate dal Segretario.
In assenza del Segretario sarà chiamato a verbalizzare  un altro membro del comitato e/o un collaboratore dell’ATC.
La verbalizzazione delle riunioni potrà avvenire anche mediante sistemi di registrazione su supporti magnetici.
La lettura ed approvazione del verbale predisposto a cura del Segretario avverranno, di norma,  nella riunione successiva.
Ogni Consigliere intervenuto alle riunioni ha facoltà di richiedere l’inserimento a verbale della propria dichiarazione di voto.
Ogni deliberazione di spesa inerente gli argomenti all’O.d.G. sarà annotata nel corpo stesso del verbale della riunione, senza necessità di ulteriori formalità od atti.

  ART.12 – DOCUMENTAZIONE   E  ACCESSO AGLI ATTI

Fermi rimanendo gli obblighi di trasmissione degli atti e dei documenti alle Amm.ni Pubbliche previste nel T.U. 34/2002 e/o da normative successive in vigore, tutti i verbali, le delibere, la corrispondenza in arrivo ed in partenza, le relazioni inerenti l’attività svolta, i bilanci ed i rendiconti sono sempre a disposizione dei componenti del Comitato di Gestione che potranno prenderne visione presso la sede dell’ATC GR 7.
Gli atti predisposti dal Comitato, nonché i verbali delle riunioni, sono consultabili, su motivata richiesta, da chiunque vi abbia interesse.

  ART.13 – SOSPENSIONE  E RINVIO DELLE SEDUTE

L’intera  seduta  può essere rinviata prima della data fissata per decisione del Presidente, quando ne ravvisi la stretta necessità (mancanza certa del numero legale e/o palese impedimento a deliberare sugli argomenti all’O.d.G.) dandone tempestiva comunicazione telegrafica e/o telefonica a tutti i Consiglieri. 
La discussione su uno degli argomenti all’O. d. G. può essere sospesa quando ne faccia richiesta il Presidente o almeno quattro Consiglieri presenti.
Il rinvio della seduta in corso può avvenire per decisione della maggioranza dei Consiglieri presenti, con motivazioni da far risultare a verbale.

  ART.13 BIS  – ASSENZE DEI COMPONENTI IL COMITATO DI GESTIONE

Ripetute assenze ingiustificate di un Componente il Comitato di Gestione, tali da non garantire un efficace funzionamento dell’Organo daranno la facoltà al Presidente di segnalare l’inconveniente all’Organizzazione proponente il Consigliere, invitandola a verificare le ragioni e dandone notizia scritta all’ATC GR 7.
Il perdurare di tali comportamenti, dopo la segnalazione all’Organizzazione proponente, comporterà l’applicazione di quanto previsto dall’art. 8 comma 7 del TU 34/2002 con la proposta di decadenza del membro,  da sottoporre all’approvazione del Comitato.
L’eventuale approvazione da parte del Comitato della  delibera di  decadenza del componente sarà trasmessa senza indugio all’Amm.ne Provinciale per i provvedimenti che la stessa intenderà adottare in ordine alla sostituzione
Il Comitato di Gestione provvederà a convocare il nuovo membro nella prima riunione utile dopo la comunicazione ufficiale, della sostituzione del Rappresentante decaduto, da parte dell’Amm.ne Provinciale,.

  ART.14 –  IL PRESIDENTE

 Il Presidente è nominato all’interno dei componenti del Comitato di Gestione.

  ART. 15 -  COMPETENZE E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione, provvede alla redazione dell’O.d.G. delle sedute ed al suo invio agli altri membri, convoca l’Assemblea di cui all’art. 9 comma 1 lett. l) del TUR n. 34/R/02 e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Fermi rimanendo più ampi e diversi compiti allo stesso attribuiti dal Comitato di Gestione, l’Ufficio di Presidenza ha il compito di collaborare con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
L’Ufficio di Presidenza è equiparato ad una Commissione di lavoro.

  ART. 16 – PERSONALE  E  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI

Il Comitato di Gestione per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, può dotarsi di personale  amministrativo in numero non superiore a due unità.
Può altresì stipulare convenzioni con enti pubblici, società, liberi professionisti al fine di acquisire  i servizi e le competenze amministrativo, tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
Il Comitato di Gestione, ai fini della realizzazione, dei propri programmi e decisioni, compresa la vigilanza, può stipulare convenzioni finalizzate e limitate nel tempo, con privati ed Associazioni Venatorie, Agricole, Ambientaliste ed altre.

  ART. 17 – PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Relativamente alle procedure per le forniture di beni e servizi si rinvia a quanto indicato nell’art. 12 del TUR n. 34/2002.

  ART. 18  – BILANCIO – RENDICONTO – GESTIONE FINANZIARIA

La gestione amministrativo-contabile dell’ATC GR 7 deve uniformarsi ai seguenti principi:

      Anno finanziario.
     L’anno finanziario coincide con l’anno solare e la gestione si esprime in termini di competenza.

      Bilancio di previsione.
     Entro il 1 dicembre il Presidente, coadiuvato dall’Ufficio di presidenza, propone la quota annuale da richiedere ai cacciatori iscritti, predispone, secondo lo schema indicato dalla Regione Toscana, il bilancio di previsione per l’anno successivo e lo trasmette, unitamente ad una relazione illustrativa, in visione al Revisore dei conti che, se lo riterrà opportuno, potrà formulare le proprie osservazioni entro il 20 dicembre. Entro il 31 dicembre il Comitato di gestione approva la quota annuale di cui sopra ed il bilancio di previsione.

      Avanzo di gestione.
     L’avanzo di gestione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente quello di riferimento è iscritto come prima posta dell’entrata.
L’ammontare dell’avanzo dovrà essere analiticamente dimostrato nella relazione al bilancio di previsione.

      Modifiche alle previsioni di bilancio.
     Ogni modifica alle previsioni di bilancio dovrà essere approvata dal Comitato di gestione con apposita delibera nella quale si dovranno indicare le fonti dei nuovi o maggiori finanziamenti, gli importi, le destinazioni di spesa; apposita delibera dovrà essere adottata anche per lo storno di fondi tra i capitoli di spesa per i quali l’operazione è consentita.

      Esercizio provvisorio.
     Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato dal Comitato di gestione prima dell’inizio dell’anno cui si riferisce, il Presidente dell’A.T.C.  è autorizzato ad assumere impegni di spesa nei limiti di un dodicesimo, per ogni mese, degli stanziamenti definitivi dell’esercizio precedente per ogni capitolo di spesa relativo agli interventi già approvati e per le spese di gestione e di funzionamento degli uffici.

      Bilancio consuntivo.
     Entro il 15 febbraio,  il Presidente, coadiuvato dall’Ufficio di presidenza predispone il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle spese relative all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché una relazione specifica relativa agli interventi svolti con le quote versate dai cacciatori iscritti all’A.T.C. ed all’utilizzo dei fondi in generale. Nella relazione dovrà essere analizzata la gestione dei residui con l’indicazione dei relativi importi. La suddetta documentazione è trasmessa  al Revisore dei conti che dovrà redigere la propria relazione in tempo utile per consentire di sottoporla, entro il 10 marzo, all’approvazione del Comitato di gestione.
Dopo l’approvazione e, comunque, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo, il rendiconto delle spese, la relazione sugli interventi svolti e la relazione del Revisore dei conti sono trasmessi alla Provincia a norma dell’art. 14, punto 1) del R.R.T. n.34 del 7/8/2002.

       Servizio di cassa e versamento quote degli associati.
     Il servizio di cassa è affidato ad istituti di credito, mediante apposita convenzione stipulata dal Presidente del Comitato di gestione, alle migliori condizioni di mercato circa i tassi attivi e le spese di tenuta conto.
La convenzione di cassa avrà valenza annuale, ma potrà essere rinnovata tacitamente anno per anno, nel caso non venga data disdetta, da una delle due parti, tre mesi prima della scadenza, con lettere raccomandata a.r..

      Riscossione delle entrate.
     Le entrate sono riscosse dall’istituto/i  cui è affidato il servizio di cassa previa emissione di reversali di incasso da parte dell’A.T.C.
Le reversali sono firmate dal Presidente e dal  Vice-Presidente e  devono contenere:
l’ordine all’istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
il numero progressivo, il capitolo di entrata, l’esercizio finanziario, la data di emissione, l’importo in cifre e lettere della somma da riscuotere;
la denominazione o il cognome e nome del versante;
la causale del finanziamento.

      Ordinazione dei pagamenti.
     I pagamenti sono ordinati a mezzo mandati tratti sull’istituto/i  cassiere.
I mandati sono firmati dal Presidente e dal Vice-Presidente dell’A.T.C  GR 7  e devono contenere:
l’ordine all’istituto cassiere di pagare una certa somma di denaro ad una persona o ad un ente;
il numero progressivo, il capitolo di spesa, l’esercizio finanziario, la data di emissione, l’importo in cifre e lettere della somma da pagare;
la causale del pagamento;
i dati identificativi e fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare la quietanza;
l’indicazione delle ritenute fiscali d’acconto per il pagamento di prestazioni professionali o retribuzioni a dipendenti;
la modalità del pagamento.

      Modalità di estinzione dei mandati.
     I mandati sono estinti mediante:
a)           Accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b)           Pagamento in contanti da parte dell’istituto cassiere;
c)           Pagamento mediante invio al creditore di assegno circolare.

      Fondo minute spese.
     Per le minute spese di gestione si possono eseguire pagamenti in contanti utilizzando un fondo appositamente messo a disposizione del Presidente, all’inizio dell’esercizio finanziario, con apposito mandato.
L’ammontare del fondo è stabilito dal Comitato di gestione in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Il fondo è gestito in partite di giro, come sottoconto della categoria Sb delle spese e della categoria Ea delle entrate. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi verrà reintegrata con un mandato di importo pari alle spese sostenute e documentate, da imputare alla categoria Sb. Alla chiusura dell’esercizio finanziario si dovrà provvedere a reintegrare il fondo delle spese sostenute e a rimborsare al bilancio l’intera somma anticipata mediante l’emissione di una reversale da imputare alla categoria Ea.
Tutti i movimenti di entrata e di spesa relativi al fondo dovranno essere annotati cronologicamente in un apposito registro.

      Patrimonio.
     Tutti i beni durevoli acquistati con i fondi di gestione dovranno essere annottati cronologicamente in apposito registro inventario. Sui beni stessi dovrà essere applicato il numero d’inventario attribuito.
Apposito registro dovrà essere istituito anche per eventuali acquisti di titoli di credito.
I beni divenuti inservibili o non più idonei all’uso per il quale erano stati acquistati, potranno essere venduti, ceduti in permuta o distrutti con apposito verbale a firma del Presidente.

  ART. 19 – REVISIONE DELLO STATUTO

Revisioni, modifiche e/o integrazioni allo Statuto possono essere apportate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.


 
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